Art. 6.
(Trasmissione delle risultanze
alle autorità competenti).

      1. Le risultanze delle indagini compiute dalla Commissione sono trasmesse, al termine dei lavori della stessa Commissione, all'autorità giudiziaria competente per territorio, all'autorità giudiziaria militare competente per territorio, alla Corte penale internazionale e al Consiglio di sicurezza dell'ONU.